IMI Imposta comunale sugli immobili

Vedi servizio nella rete civica Quadro normativo Legge Provinciale n. 3-2014 A partire dall'anno 2014,...

Data di pubblicazione:

01/01/2024

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Quadro normativo

A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI (legge provinciale n. 3/2014). 

Il Consiglio Comunale approva il regolamento, le aliquote e la detrazione per l'abitazione principale.

1. Per cosa è dovuta l'IMI?

L'IMI deve essere pagata per i fabbricati e le aree edificabili.

Terreno edificabile: è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. Gli edifici accatastati nelle categorie F3 e F4 sono equiparati all'area fabbricabile.

Area (p.es. giardino) accessoria all'edificio: l'area occupata dall'edificio e l'area accessoria sono considerate parte dell'edificio, a condizione che siano inquadrate ad esso secondo la legge catastale e incluse nel calcolo della rendita dell'edificio. In assenza della suddetta parentesi, l'area accessoria è tassata come terreno edificabile. 

2. Per quale periodo di tempo è dovuta l'IMI?

È dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Se il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

3. Chi deve pagare l'IMI?

  • i proprietari oppure i titolari di diritti reali (= usufrutto, uso, abitazione e superficie);
  • il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio o dei figli;
  • il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
  • il concessionario, nel caso di concessione di patrimonio demaniale;
  • Ausgedinge/obbligo di mantenimento: colui che trasferisce il maso e il suo coniuge devono pagare l'IMI per i locali effettivamente da loro abitati.

4. Entro quando e come deve essere pagata l'IMI?

1° rata: entro il 16 giugno si deve pagare l'imposta dovuta per il 1° semestre.
2a rata: entro il 16 dicembre si deve pagare il saldo dell'imposta dovuta per tutto l'anno.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento.  Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l'imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 Euro.

Per il pagamento dev’essere utilzzato il modello F24.

Per tantissimi contribuenti il comune provvederà a mandare il precalcolo della tassa. La tassa viene calcolata in base ai dati catastali e i dati comunicati rispettivamente conosciuti dal comune. Dopo la verifica dei dati elencati è da effettuare il pagamento con il modello F24 allegato, oppure con e-payment tramite home banking.
Attenzione all'esatto inserimento del codice ente A635 per il Comune di Barbiano e dei codici tributo
3980 abitazione principale e pertinenze
3981 fabbricati rurali ad uso strumentale
3982 aree fabbricabili
3983 altri fabbricati
3984 fabbricati del gruppo D
3985 interessi
3986 sanzioni

Pagamenti dall'estero: bonifico bancario al conto del comune di Barbiano
IBAN: IT 90 V 08113 58190 000301007505 SWIFT Code: RZSBIT21113

Il contribuente che si dimentica di pagare le imposte può regolarizzare la posizione tramite ravvedimento operoso.

5. Cosa si intende per un'abitazione principale con relative pertinenze?

Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Sono considerate pertinenze al massimo tre unità immobiliari delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie), di cui al massimo due della medesima categoria. Il valore catastale dell'abitazione e relative pertinenze è tassato con l'aliquota dello 0,4%. Sull'imposta dovuta è applicata una detrazione (vedasi tabella riassuntiva). Per i nuclei familiari con più di 2 minorenni sono inoltre riconosciuti 50 euro per ciascun minore a partire dal terzo.

Per ogni persona del summenzionato nucleo familiare, che ha una disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, la detrazione viene incrementata di ulteriori 50 euro. Il nucleo familiare deve presentare al Comune il certificato medico della commissione medica competente. L'ulteriore detrazione viene riconosciuta dalla data di presentazione alla commissione medica della domanda di riconoscimento della disabilità grave.

6. Quali abitazioni sono equiparate all'abitazione principale?

Le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

7. Valore guida minimo per i lotti di costruzione

220,00 €/m²

8. Dichiarazione

Le persone per le quali c'è stato o ci sarà un cambiamento di proprietà o di occupazione durante l'anno devono segnalarlo all'Ufficio delle imposte.
Questa notifica deve essere fatta immediatamente dopo che i cambiamenti da dichiarare sono avvenuti. Va notato ancora che in caso di morte, gli eredi devono chiudere la posizione fiscale del defunto e aprire la propria.

9. Disposizioni speciali sull'imposta comunale sulla proprietà:

Immobili strumentali agricoli tassati e esenti: i fabbricati delle cooperative e società agricole, gli uffici e le abitazioni destinate ai collaboratori agricoli sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Le altre tipologie di fabbricati (stalle, fienili, locali di deposito e simili) sono esenti. Per maggiori informazioni vedere la Gemeindeimmobiliensteuerdeliberazioone della Giunta provinciale n. 1181 del 07.10.2014.

I valori catastali dei fabbricati inagibili e inabitabili e quelli dei fabbricati sotto tutela delle belle arti sono ridotti della metà. Le due agevolazioni non sono cumulabili. 

10. Dove posso trovare ulteriori informazioni sull'IMI?

Le aliquote d'imposta, le detrazioni e le riduzioni d'imposta per tutti i comuni altoatesini a partire dal 2014 si possono trovare su questo sito della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige.

Delibera IMI dal 01.01.2023

Detrazioni e aliquote IMI dal 01.01.2023

Regolamento IMI dal 01.01.2023

Dichiarazione IMI - modulo

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Ultimo aggiornamento: 25/03/2024, 10:01

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