Imposta comunale di soggiorno

Con legge provinciale del 16 maggio 2012 n. 9, venne istituita l'imposta comunale di soggiorno a partire...

Data di pubblicazione:

01/01/2024

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Con legge provinciale del 16 maggio 2012 n. 9, venne istituita l'imposta comunale di soggiorno a partire dall'01.01.2014.
L'imposta è dovuta al Comune di Barbiano dai soggetti che pernottano nei seguenti esercizi ricettivi, ubicati nel territorio del Comune di Barbiano.

L'imposta è dovuta per ogni persona e per ogni notte di soggiorno ed è corrisposta dal soggetto passivo al sostituto d'imposta l'ultimo giorno di permanenza del soggetto passivo nell'esercizio ricettivo. Sulla fattura/ricevuta fiscale emessa dal sostituto d'imposta, l'imposta può essere indicata anche come “Ortstaxe”, “imposta di soggiorno” o “local tax” e deve essere indicato l'assolvimento o meno dell'obbligo di corresponsione dell'imposta da parte del soggetto passivo. Dev'essere altresì indicato che l'importo dell'imposta non è soggetto ad IVA.


Tariffe a partire dal 01.01.2024:

Con regolamento, modificato con delibera della giunta comunale n. 46 del 21.11.2023, nonché con delibera n. 47 del 21.11.2023 è stato ha deliberato l’aumento dell’imposta comunale di soggiorno a partire dal 01.01.2024
a)    Euro 3,40 per gli esercizi ricettivi di cui all'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di quattro stelle, quattro stelle “superior” e cinque stelle;
b)    Euro 2,90 per gli esercizi ricettivi di cui all'artico-lo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58 con la classificazione di tre stelle e tre stelle “superior”, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12 con la classificazione di cinque soli, per gli esercizi ricettivi di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7 con la classificazione di cinque fiori e per gli esercizi ricettivi di cui al comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con la classificazione di cinque stelle;
c)    Euro 2,40 per tutti gli altri esercizi ricettivi di cui all'art. 1, comma 2 della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9.


Esenzioni:

Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
a) i/le minori fino al compimento del 14° anno di età;
b) il personale che pernotta nell’esercizio presso cui presta servizio;
c) le persone che pernottano in esercizi ricettivi a seguito di eventi naturali calamitosi;
d) le persone che frequentano tirocini obbligatori di istituti di formazione pubblici della Provincia o che partecipano a progetti didattici degli stessi;
g) le persone che risiedono nel comune e soggiornano temporaneamente in un esercizio a causa di problemi abitativi,
f) minorenni fino al raggiungimento del 18° anno di età, purché partecipanti a gruppi scolastici e giovanili organizzati, composti da almeno dieci persone compresi gli accompagnatori.

L’ufficio tributi del Comune avvisa che ad oggi la norma prevede che entro 15 giorni dalla fine di ogni mese l'esercizio ricettivo deve, non solo comunicare al Comune il numero dei pernottamenti, ma anche riversare il corrispondente introito precedentemente riscosso. Si ricorda che i versamenti effettuati in ritardo, anche qualora l'importo fosse corretto, sono sanzionabili ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della L.P. n. 9/2012 ( dal 5% al 30%).


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Ultimo aggiornamento: 05/03/2024, 15:55

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